13.02.2023

Commento 4 agosto 2014 n 589


È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2014 il D.M. 2 luglio 2014 relativo alla cd “exit tax”, cioè la tassazione per le imprese commerciali che, trasferendo la residenza in altro Stato dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, realizzano al valore normale i componenti dell’azienda non confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, così come disciplinato dall’art. 166 del TUIR. Lo stesso, dando attuazione a quanto disposto dall’art. 166 comma 2-quater e 2-quinquies , sostituisce il precedente D.M. 2 agosto 2013. Pur lasciando in generale invariato l’impianto normativo precedente, il nuovo provvedimento apporta rilevanti modifiche soprattutto inerenti l’esercizio dell’opzione per la sospensione e rateizzazione, opzioni che si pongono su un piano alternativo al pagamento immediato dell’imposta. Anche l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire le modalità e le condizioni di esercizio delle opzioni con il Provvedimento direttoriale del 10 luglio 2014 , al quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti in merito, limitandoci in questa sede a richiamare sinteticamente le principali novità apportate dal novello decreto: non è più concesso l’esercizio dell’opzione per la rateizzazione e al contempo per la sospensione dell’imposta con riferimento a ciascuno degli elementi trasferiti, pertanto l’opzione scelta verrà esercitata con riferimento al complesso di beni trasferiti; in caso di esercizio dell’opzione per la sospensione, onde evitare un differimento d’imposta sine die, i beni trasferiti si presumono realizzati decorsi 10 anni dalla fine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia dell’impresa; in caso di esercizio dell’opzione di rateizzazione il relativo periodo si riduce da 10 a 6 anni; in caso di esercizio dell’opzione per la sospensione o rateizzazione, è prevista la possibilità per l’Ufficio di richiedere idonee garanzie nel caso in cui vi sia un grave e concreto pericolo per la riscossione delle imposte dovute; sono ampliate le fattispecie che causano decadenza dal beneficio della rateizzazione e sospensione.

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